Talora gli statuti urbani, in quanto validi per tutto il territorio soggetto, prevedevano esplicitamente l’obbligo, per questi magistrati rurali, di impegnarsi con giuramento ad obbedire agli statuti medesimi, e alle magistrature urbane, prestando adeguata fideiussione14. cit., p. 20) e sulle diverse soluzioni adottate in stati e periodi diversi cfr. E il possesso della ‘facultas condendi statuta’ venne considerato come prova di una condizione di separazione54. 1973, pp. ; G. BARNI, La formazione dello stato visconteo, in Archivio storico lombarde, n.s., 6, 1941, pp. 47-52; M. CARAVALE, Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale, Bologna, 1994, pp. 44Ciò non sembra accadere invece, pur nella grande varietà di situationi locali, dove il modello di stato è un altro, dove le città hanno conservato negli stati regionali una posizione più forte. Sono norme ben note, perché spesso presenti anche in statuti di aree montane; norme che in pianura acquistano tuttavia un altro significato, di specifico opposizione nei confronti dei proprietari fondiari della città: ivi, pp. 30 STORTI STORCHI, Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda, op. 413-431. iurisdictio é plena e possui em si mesma o próprio regulamento. La teoria della ‘iurisdictio’ si contrapponeva a quella della permissio, elaborata dalla glossa in seguito alla pace di Costanza invece, l’attvità normativa doveva essere autorizzata o consentita dal potere superiore –. 0000027080 00000 n cit.. pp. Cfr. 342, 391ss; per Cremona Statuta Cremonae 1382, pp. 22Per quanto riguarda le revisioni degli statuti urbani. 58 G. CHITTOLINI, A proposito di statuti, copiaticci, « jus proprium » e autonomia, in Il dedalo statutario, op. cit., vol. Si veda anche, per Reggio Emilia, A. CAMPANINI, I rubricari degli statuti comunali di Reggio Emilia (secoli XIII-XVI), Bologna, 1997, p. 19. dicimus »; e « castra apud nos non subiciuntur civitatibus, ut in Italia »: cit. G. ALBINI, Mozzanica nel Medioevo. Il sistema al momento non può eseguire l'operazione. 547-48, 714-16; G. SOLAZZI, Gli statuti di Viadana del secolo XIV, in U. GUALAZZINI, G. SOLAZZI, A. CAVALCABO, Gli statuti di Cremona del MCCCXXXIX e di Viadana del secolo XIV. in particolare A VASINA (ed. (il limite di competenza dei giusdicenti rurali è stabilito in 40 soldi); Statuta iurisdictionum Mediolani, a cura di A. CERUTI, in Monumenta Historiae Patriae, XVI: Leges municipales, II, Torino, 1876,coll. Il caso della Garfagnana, in Statuti et ordini della vicaria di Castelnuovo di Garfagnana, Lucca, 1993, pp. A. CORTONESI, Ruralia. 365-70; E. BESTA, Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell’impero romano al sec. CAUCHIES, Jean-Marie (dir.) 81 ss. 19-37 e passim. ; e, con specifico riferimento alla storia delle statuizioni, STORTI STORCHI, Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda in età viscontea, op. 85 ss., 105 ss. cit. 320-46, p. 344. Per altre indicazioni bibliografiche cfr. 55 CHITTOLINI, Città, comunità e feudi, op. 3-33, p 22; per Tortona E. DEZZA, Gli statuti di Tortona, in Studia et documenta Historiae et juris, 43, 1977, pp. 91 Si vedano in particolare SAVELLI, Gli statuti della Liguria, op. 171-192; per il concetto di « quasi-città »: ID., Città, comunità e feudi, op. 409-431, in partic. II, Milano, 1954, pp. Cfr. Cfr. cit., pp. A. CORTONESI, Sull’edizione degli statuti comunali del Lazio, in Latium, 3, 1986, pp. 18Se dunque non mancavano statuti locali di villaggi e terre nelle aree di più diretta influenza urbana, nella piena e tarda età comunale essi assumevano però la forma di accordi e convenzioni fra gli abitanti ed eventualmente i proprietari del luogo - pacta inter vicinos, fabulae paganae -, e riguardavano aspetti particolari della vita sociale ed economica, quali soprattutto l’uso e la gestione dei beni comuni o la tutela delle colture, o talora anche il rapporto fra originari e forestieri; ma non si spingevano ad entrare in questioni di maggior rilievo e di più diretta attinenza ai rapporti cives/rustici, o a quelle relative ad esempio all’amministrazione della giustizia, quale era regolata dallo statuto urbano. ad es. 0000034281 00000 n cit., vol. Le comunità appenniniche fra signoria locale e giurisdizione cittadina (sec. 65 Numerosi sono i decreti che tendono, in genere, a confermare le norme di tradizione urbana; ben noto in particolare il decreto del novembre 1441 che attribuisce al podestà cittadino la preminenza di « maggior magistrato » nella provincia. 145-156; 22, 1927, pp. 293-434, p. 360. Vv., La riviera di S. Giulio e i vescovi conti. XVI, in Storia del diritto italiano, diretta da P. DEL GIUDICE, vol. Vv., Comuni e signorie nell’Italia settentrionale: La Lombardia [=Storia d’Italia, diretta da G. Galasso, vol. CHITTOLINI, La formazione dello stato regionale, op. Ci sono conservati inoltre tre statuti ‘signorili’: due, già ricordati, molto semplici e rudimentali entrambi, relativi ai domini della grande abbazia bresciana di S. Giulia nel territori di Cicognara (1261-97, 1342) e di Alfiano (1305); un terzo, di impianto più ampio e giurisdizionale, come di piccolo staterello autonomo, per Viadana (inizi sec. 19 Per l’area lombarda possiamo ricordare, a titolo di esempio e senza pretesa di completezza, C. BASCAPE, Uno statuto rurale signorile del 1204 [Borghetto], in Archivio storico lombardo, n.s., 1, 1936, pp. 20Il definitivo consolidamento del dominio visconteo su Milano e sulle città lombarde, a partire dagli anni ‘30 del secolo XIV, provocò alcuni mutamenti. ora A. DANI, I comuni dello Stato di Siena e le loro assemblee (secc. SAVELLI, Gli statuti della Liguria, op. Quelli contrassegnati con. 125; Statuta Papiae 1383, libre I, r.ca lxvi « De pena communium et terrarum territorii Papiae et singularium personarum ibi habitantium in cuius terra vel territorio facta fuerit robaria, depredatio vel rapina vel captio persone vel incendium, vel damnum datum fuerit », cc. xxvi, p. 13; Statuta Papiae 1393, libro I, r.ca « De fideiussione prestanda per potestarias », nr.xlviii, cc. 193-218, pp. 26 Addeddate … XIV (cfr. 80 Sul « vuoto statutario » intorno a Perugia M. G. NICO e P. BIANCIARDI, L’unione fra potere pontificio e autonomie locali: Perugia e Spoleto nella normativa due-trecentesca, in La Libertà di decidere, op. 279-282; A. SPAGGIARI, Gli Statuti « giurisdizionali » negli stati estensi alla fine de ‘500. 155-194; NICO e BIANCIARDI, L’Umbria fra potere pontificio e autonomie locali, op. 346-47). 47, cc. 322 (nota 22) e 315 (solo dopo la conquista viscontea i comuni « poterono pensare a una codificazione dei loro statuti locali, essendosi attenuata la dura pressione di Como »); A. LATTES, Gli statuti di Lugano e del suo Lago, Milano, s.d. 25 P. SCHAEFER, Das Sottocenere im Mittelalter. Interventi sugli statuti urbani e statuizioni di centri minori nell’età viscontea, 4. 31a) Sicuramente desiderosi di porsi in una posizione distinta e in qualche misura antagonistica rispetto agli statui dei centri urbani sono gli statuti dei centri e dei territori che in questa opera di riassestamento signorile della Lombardia cittadina venivano ad aver riconosciuta un’autonomia più piena, e tale da comportare una vera e propria ‘separazione’ dai ‘contadi’ ai quali esse avrebbero dovuto appartenere (sia che si trattasse di castra nobilia che già al momento dell’avvento del dominio visconteo avevano ottenuto condizioni particolari, sia terre privilegiate e ‘separate’ in una fase successiva, fra secondo Trecento e primi Quattrocento). Anche entra questi ristretti limiti sembra inoltre che « Como abbia impedito, il più a lungo possibile, la loro codificazione »: così nel Sottoceneri, anche per Lugano e Mendrisio, come nella Valtellina, dove, ricorda il Besta « imperavano gli statuta e le consuetudines scriptae di Como... »26. Dipartimento di scienze della storia Università degli studi di Milano, © Presses de l’Université Saint-Louis, 2001, Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540. 1, pp. 36Ugualmente si dichiarava esplicitamente e si prescriveva l’obbligo di far ricorso agli statuti cittadini come fonte di diritto suppletivo (che in certe materie potesse integrare la normazione locale, in omissis et deficientibus); statuti che - per l’interpretazione larga di cui erano suscettibili, acquistavano talora la pregnanza di uno jus commune provinciale entro cui comunque lo jus particolare del castrum o della terra era compreso64: ferma restando la teorica precedenza di una legislazione principesca, che però in molte materie risultava di fatto assai poco invadente, o addirittura corroborava la antica normativa urbana, a tutela della centralità della città e degli interessi dei cives65. Per il territorio senese, sulla vivacità della partecipazione locale all’elaborazione di una ‘cultura’ giuridica comunitativa, cfr. cit., pp. Adresse : Presses de l'Université de Saint-Louis 1000 Bruxelles Belgique. 6Tali contadi si trovavano pertanto ad essere mediamente estesi, nell’Italia padana, assai più che in altre aree europee, e anche italiane (non già poche decine o qualche centinaio di chilometri quadrati, ma territori diocesani che giungevano sino a oltre 2-3000 chilometri quadrati); e all’interno di questi territori potevano trovarsi - accano a molti villaggi rurali - centri di un certo rilievo demografïco ed economico (per intenderci, di varie migliaia di abitanti, con artigiani, mercanti: centri che altrove in Europa avrebbero avuto rango urbano; ma centri che, nella rigida organizzazione territoriale imperniata in Italia intorno ai grandi comuni città-stato), si trovavano politicamente e amministrativamente soggetti a questi, e dovevano riconosceme l’autorità8. anche S. R. EPSTEIN, Manifatture tessili e strutture politico-istituzionali nella Lombardia tardo-medievale. 107-109; SOLAZZI, Gli statuti di Viadana del secolo XIV, op. 30Ora, si poneva, per questi numerosi nuovi statuti, il problema del rapporto con gli statuti delle città nel cui territorio erano compresi (così come si ponevano, fra questi centri e le città di appartenenza, più generali problemi di ordine politico, fiscale, amministrativo). Una contrastata autonomia, Crema, 1988, pp. 0 cit., cartine a pp. CHELAZZI, Catalogo della raccolta degli statuti, op. 453-477; P. JONES, The Italian City-State: from Commune to Signoria, Oxford, 1997, in particolare pp. ; R. BORDONE, Tema cittadino e ritorno alla terra nella storiografia comunale recente, in Quaderni storici, 18, 1983, pp. 39Di fatto, intorno alla metà del Quattrocento, in occasione di quella rifondazione costituzionale compiuta da Francesco Sforza nel momento della sua ascesa al trono ducale, è riconosciuto il principio generale della preminenza del mero e misto imperio della città e della sua omnimoda jurisdictio, tam in civilibus quam in criminalibus: un riconoscimento che comporta la preminenza dela giurisdizione della città, del suo tribunale, del suo statuto (pur con le limitazioni derivanti dai privilegi ammessi dal duca a favore di alcuni centri del contado, e in particolare delle non molte terre confermate nel loro status di separazione)70. ; ID, Città, comunità e feudi, op. Nell’ area montana troviamo invece una decina di statuti di comunità di valle, e una dozzina di statuti di piccole comunità montane (un’altra ventina di statuti si aggiungeranno fra ‘500 e ‘700)85. gli statuti di Alfiano degli inizi del secolo XIV, conservati, inediti, presso l’Archivio di Stato di Cremona (Alfiano era una signoria che il monastero di S. Giulia di Brescia possedeva in terriorio cremonese), riconoscevano ormai ampie competenze giudiziarie al comune di Cremona; mentre gli statuti medesimi regolamentano piuttosto la polizia locale, e i rapporti economici fra domini e rustici. 16 Non di rado, soprattutto nelle redazioni più tarde, queste norme sono raccolte in gruppi, o sezioni: cfr. sempre Bibliografia statutaria italiana, 1985-1995, op. Titolo. 9, 26 ss.33; O. RAGGIO, Norme e pratiche. ad es. 34Si configurava quindi per alcune località - centri non urbani, ma borghi insigniora come avrebbe scritto Gabriele Verri -, se non sempre un nuovo jus proprium, una statuizione particolare e autonoma, svincolata da quella della città, che vedeva quindi limitata o esclusa la sua possibilità di applicazione, per quanto si può vedere dalla prassi lombarda (anche se non senza dispareri e incertezze nella dottrina). 199-200; Statuta Papiae 1383, libre I, r.ca LXXVII, e D. ZANETTI, Problemi alimentari di un’economia preindustriale. 148-49; vol. ), Gli statuti di Bra, Torino, 1958 (e F. GABOTTO, Ricerche e studi sulla storia di Bra, Bra, 1892, vol. Restarono confermate in particolare - di quello statuto cittadino, alla cui osservanza gli officiali ducali dovevano impegnarsi con giuramento entrando in carica - molte delle rubriche cui abbiamo fatto riferimento per l’età comunale, relativamente al governo del contado, e al controllo degli statuti rurali. Gli statuti dei centri minori autonomi e separati emanati in età signorile, 5. Studi e testimonianze pubblicati in occasione della 53.ma assemblea annuale dell’Associazione degli archivisti Svizzeri, Locarno, 1976; ID, Statutum et silentium. 52 Mortara ad esempio nel 1409 ottenne da Facino Cane la separazione da Pavia e, contemporaneamente, « licentiam et omnimodam baliam condendi statuta (...), quae statuta, prius approbata per prefatum dominum, observentur in dicta terra et potestaria Mortarii pro iure municipali in futurum »: A. BOFFI e F. PEZZA, La novennale signoria di Facino Cane e Beatrice di Tenda sopra Mortara, in Bollettino della società storica pavese, 5, 1905, pp. 148-49; CAGGESE, Classi e comuni rurali, op. 15-28. Questions de moralité dans les villes de la Flandre au Bas Moyen Âge : sexual... L’activité législative dans les villes du nord de la France à la fin du Moyen... Portail de ressources électroniques en sciences humaines et sociales, 1.
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